In occasione della seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Nuovo Accordo Stato Regioni definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Obiettivi principali dell’accordo sono:
- Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
- Definire le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione e controllare le attività formative e il rispetto della normativa.
- Procedere alla revisione, modifica e accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008.
- Aggiornare l’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.
- Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo, inclusi lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
L’accordo disciplina i percorsi formativi per diverse figure e attività, tra cui:
- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del decreto).
- Lavoratori e loro rappresentanti.
- Addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5, del decreto).
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (secondo il DPR n. 177 del 14 settembre 2011).
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) (articolo 32 del decreto).
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV del decreto).
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 34 del decreto).
Soggetti formatori riconosciuti dall’accordo sono distinti in “istituzionali” (come Ministeri, Regioni, ASL, Università, INAIL, ecc.), “accreditati” (secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome), e “altri soggetti” (come fondi interprofessionali, organismi paritetici, e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Vengono anche definiti i requisiti dei docenti che devono essere in possesso di quelli previsti dal decreto Ministeriale 6 marzo 2013.
L’accordo dedica una parte alle indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi. Viene sottolineata l’importanza di un approccio per processi e del ciclo PDCA per garantire la qualità e l’efficacia della formazione. Si specificano anche le modalità di erogazione dei corsi, inclusa la videoconferenza sincrona equiparata alla presenza fisica (salvo per moduli pratici).
Particolare attenzione è dedicata alla verifica dell’apprendimento, che deve essere obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento. Sono indicate diverse modalità di verifica a seconda del corso, come test, colloqui e prove pratiche. È inoltre previsto il rilascio di attestazioni ai partecipanti che abbiano frequentato il corso e superato la verifica finale, con specifici elementi minimi da includere.
L’accordo prevede disposizioni transitorie e il riconoscimento della formazione pregressa effettuata in vigenza di precedenti accordi Stato-Regioni (come quelli del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016) e dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Vengono anche stabiliti termini entro i quali devono essere completati alcuni corsi di formazione e l’aggiornamento per i preposti.
Infine, l’accordo sancisce l’abrogazione di precedenti accordi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, tra cui gli accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012, del 25 luglio 2012 e del 7 luglio 2016.
Questo nuovo accordo mira a unificare e aggiornare le disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, garantendo una maggiore coerenza e chiarezza nell’applicazione della normativa vigente.
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